First Playable Fund: ammissibilità e tempistiche

First Playable Fund: ammissibilità e tempistiche

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Siamo giunti ormai quasi alla fine del nostro percorso sullo First Playable Fund. Durante questa serie di articoli siamo riusciti ad addentrarci meglio in questa nuova riforma e a capire le potenzialità della stessa. In questo episodio parleremo dell’ammissibilità e delle tempistiche del ministero dello sviluppo. La prossima puntata sarà l’ultima e per questo motivo troverai delle considerazioni conclusive davvero molto interessanti.

L’ammissibilità e tempistiche del Ministero dello sviluppo

“17. L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogioco entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico.”

Il comma in esame specifica un particolare che fino a questo momento non era stato indicato: per arrivare all’ottenimento dei fondi è necessario che la domanda sia approvata dal ministero dello Sviluppo Economico. Il che, se da un lato può apparire comprensibile, dall’altro pone serie domande sulle tempistiche di accesso al fondo. 

L’industria del gaming è notoriamente affamata di novità e di velocità nella presentazione dei nuovi prodotti. E’ lecito chiedersi se la struttura tecnica del Ministero preposto sia in grado di dare risposte in tempi certi alle imprese interessate. In caso contrario il rischio di fallimento della iniziativa istituita con il F.P.F. sarebbe dietro l’angolo. 

Sarà infine auspicabile una fattiva intermediazione delle associazioni di categoria e/o di professionisti adeguatamente qualificati e formati nell’accompagnare i soggetti interessati nel percorso di presentazione della domanda. La norma specifica poi che la realizzazione del First Playable deve avvenire entro diciotto mesi dalla dichiarazione di ammissibilità della domanda. Si tratterà di valutare se il lasso di tempo di diciotto mesi sia compatibile con la realizzazione completa del prototipo. 

“18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.”

Ad oggi non si hanno notizie del decreto attuativo richiamato nella norma, che avrebbe dovuto essere emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ciò anche se il termine dei sessanta giorni previsti dalla norma è già decorso.

Questo è un problema collegato a tutti i termini che non prevedono una sanzione in caso di violazione. Il legislatore, in questo caso, non punisce sé stesso e costringe i potenziali richiedenti l’accesso al fondo di attendere fino a data da destinarsi. Dispiace che, a fronte di una buona norma che porta avanti un obiettivo utile e condivisibile (lo sviluppo della industria italiana del gaming), lo Stato non faccia corrispondere con la medesima solerzia la emanazione dei decreti attuativi, necessari per l’applicazione concreta della norma e per la illustrazione particolareggiata delle procedure di adesione al fondo.

Si precisa che ad oggi sono uscite sul sito del ministero le tavole riassuntive relative agli incentivi al sistema delle startup innovative, previsti dallo stesso articolo che contiene le disposizioni in esame, ma nulla si sa del decreto attuativo relativo al F.P.F. 

“19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l’anno 2020, e delle minori entrate valutate in 72,55 milioni di euro per l’anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 265.”

La norma in esame si conclude con un comma di pianificazione economica delle coperture necessarie ad ottenere il visto di regolarità contabile dell’articolo. Le coperture sono superiori agli importi del F.P.F. giacché i commi 1-12 dell’articolo 38 sono dedicati allo sviluppo del sistema delle Startup innovative, altro ambito della industria nazionale che lo Stato ha ritenuto di incentivare tramite il decreto Rilancio.

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